Valutazioni a fini di bilancio: Avviamento e altri asset
Valutazioni a fini di bilancio – Avviamento e altri Asset
Fra le numerose attività necessarie per la predisposizione del bilancio, ve ne sono alcune che presentano uno spiccato tasso di complessità, quali ad esempio la stima della perdita di valore dell’avviamento o di una partecipazione.
Avviamento e altri Asset
L’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha emesso nel mese di dicembre 2016 un aggiornamento del principio contabile OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore, allineando ancor più la disciplina nazionale a quella dei principi contabili internazionali (si pensi ad esempio allo IAS 36 – Impairment of Assets).
Nell’ OIC 9 vengono infatti riprese le definizioni dai principi internazionali di “perdita durevole di valore”, “valore recuperabile”, “valore d’uso”, “fair value” (che sostituisce il termine valore equo della precedente versione) e “unità generatrice di flussi di cassa UGC”, dando al contempo un ordine di priorità all’ipotesi svalutativa. In sostanza, il valore recuperabile di un asset materiale o immateriale da confrontare con il valore netto contabile è dato dal maggiore tra il suo fair value e il valore d’uso, per cui risulta sufficiente che uno dei due valori sia superiore a quello contabile per non generare un perdita di valore da iscrivere a bilancio.
Valore d’uso
Per determinare tale valore, assimilabile al valore intrinseco definito dai Principi Italiani di Valutazione (PIV), l’OIC 9, che riprende seppur in misura meno approfondita quanto asserito dallo IAS 36, prevede che:
- Si devono stimare i flussi in entrata derivanti dall’uso continuativo dell’attività e i flussi in uscita da sostenere per generare i relativi ricavi;
- Si deve stimare l’eventuale flusso che si prevede di ricevere dalla dismissione dell’asset al termine della sua vita utile;
- I flussi devono essere stimati al lordo degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e degli investimenti futuri per i quali la società non si è ancora impegnata
- Coerentemente con quanto sopra il tasso di attualizzazione da utilizzare deve essere determinato al lordo delle imposte ed è stimato tendenzialmente attraverso il costo medio ponderato del capitale della società (WACC).
Il metodo di valutazione per determinare il valore d’suo è il metodo finanziario del Discounted Cash Flow (DCF), in cui le componenti del Valore terminale alla fine del periodo esplicito di piano (Terminal value) e del Tasso di attualizzazione (WACC) assumono un ruolo rilevante, sia in termini di peso sul valore complessivo dell’attività, sia in termini di complessità nella determinazione del tasso.
Tenuto conto anche di tali aspetti l’OIC ha confermato che la determinazione del valore recuperabile debba essere effettuata solo se si presentano indicatori di perdita durevole di valore, mentre lo IAS 36 prevede che per gli asset a vita indefinita, tra cui ad esempio l’avviamento, il test di impairment debba essere fatto almeno una volta l’anno.
Fair value
L’OIC 9 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
La migliore evidenza del fair value di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale.
La migliore evidenza del fair value di un’attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale.
L’esperienza ha reso evidente come spesso non sia possibile determinare il fair value (less cost to sell), stante l’assenza di un accordo vincolante di vendita dei beni o un mercato attivo, per cui si rende necessario, in tali situazioni e sempre in presenza di indicatori di perdita durevole di valore, determinare il valore d’uso (value in use) dell’asset.
A ben vedere, in caso di avviamento, la determinazione del fair value risulta comunque possibile mediante l’applicazione di tecniche valutative, facendo quindi ricorso ad un income approach (come definito dai PIV – Principi Italiani di Valutazione), con applicazione quindi di un criterio finanziario, ovvero ad un market approach, mediante l’applicazione del criterio dei multipli di borsa.
Approccio ordinario e semplificato
L’approccio appena descritto (ordinario) deve essere applicato, a partire dai bilanci 2017, dalle società che superano i limiti per la redazione del bilancio ordinario (ricavi > 8,8 milioni di euro; attivo > 4,4 milioni; numero medio di dipendenti > 50 per due anni consecutivi), riducendo quindi i maggiori parametri precedentemente previsti dallo stesso principio contabile, corrispondenti a quelli del bilancio consolidato.
L’approccio semplificato previsto dall’OIC per le società di minori dimensioni risulta quindi applicabile a partire dal 2017 ad un minor numero di imprese, il che fa emergere la chiara volontà dell’OIC affinché non solo vengano predisposti i piani pluriennali, ma che le imprese che redigono il bilancio ordinario si adoperino per una più approfondita conoscenza, anche tramite esperti valutatori, dei temi legati alla finanza aziendale e alla valutazione d’azienda.
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L’approccio semplificato previsto dall’OIC per le società di minori dimensioni risulta quindi applicabile a partire dal 2017 ad un minor numero di imprese, il che fa emergere la chiara volontà dell’OIC affinché non solo vengano predisposti i piani pluriennali, ma che le imprese che redigono il bilancio ordinario si adoperino per una più approfondita conoscenza, anche tramite esperti valutatori, dei temi legati alla finanza aziendale e alla valutazione d’azienda.
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