Verifica dei dati per piani 67, 182 bis, 161 LF

Mettiamo la nostra esperienza a servizio dell'azienda e dell'attestatore

Forniamo assistenza ai professionisti incaricati ex artt. 67, 182 bis, 161 della Legge fallimentare nel processo di verifica dei dati aziendali ai fini dell'attestazione di veridicità.


 Nel complesso iter di attestazione di un Piano di risanamento, di un Accordo di ristrutturazione del debito ovvero di un Concordato, uno dei compiti cui è chiamato il professionista incaricato è quello di attestare la veridicità dei dati aziendali di partenza. Come rappresentato e descritto dalla dottrina e dalla giurisprudenza tale verifica rappresenta non solo un obbligo di legge, ma anche la base su cui poter esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano predisposto dall'azienda. Il disporre di dati storici di partenza veritieri e corretti è funzionale infatti alla corretta costruzione dei dati prospettici, su cui l'attestatore deve focalizzare l'attenzione per poterne "certificare" l'attendibilità e la fattibilità. Insomma, un complesso di attività da svolgere spesso in tempi stretti che impegnano il professionista in una mole di lavoro, e non meno di responsabilità, notevoli.

In questo contesto, l'esperienza di Revidere nell'attività di revisione legale dei conti può essere utile al professionista incaricato che intenda farsi affiancare e supportare nello specifico compito di attestare i dati aziendali. Non si tratta di fare una revisione completa del bilancio, ma di applicare le tecniche di revisione alle aree più critiche e significative del bilancio di riferimento. Un approccio verticale potrebbe essere di concreto aiuto.

 

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